CU2024 Dipendenti-Assimilati ed Autonomi Occasionali – Scadenza Invio

Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2024, per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati (come gli amministratori), è fissata al 16/03/2024 . Con la medesima scadenza dovranno essere trasmesse anche le CU delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale ed altre categorie di reddito che confluiscono all’interno del modello 730 precompilato

Nella Certificazione Unica 2024 devono essere esposte le ritenute operate sui compensi pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e versate dal 16 febbraio 2023 al 16 gennaio 2024.

All’interno del Quadro dedicato alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo occorre indicare al Campo 1 (causale del rapporto) la Causale M –lavoro autonomo non esercitato abitualmente, per indicare i compensi percepiti tramite prestazione occasionale.

Questo campo deve essere valorizzato indipendentemente dal superamento della soglia di 5.000 euro lordi annui, al superamento della quale scatta l’obbligo dei versamenti contributivi alla Gestione Separata INPS. In questo ultimo caso al campo 34 devono essere indicati i contributi dovuti a carico del committente e l campo 35 quelli a carico del lavoratore.

Esempio compilazione 1)

Compenso pari a 1.000 euro lordi a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale. Tipologia reddituale: codice M,

4 – importo percepito = 1.000 euro.

8 – imponibile = 1000 euro.

9 – ritenuta a titolo di acconto: 200 euro (20% dell’imponibile).

 

Esempio compilazione 2)

Compenso pari a 1.000 euro lordi a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale + 300 spese documentate a carico del prestatore,

Tipologia reddituale: codice M,

4 – importo percepito = 1.000 euro.

8 – imponibile = 1000 euro.

9 – ritenuta a titolo di acconto: 200 euro (20% dell’imponibile).

20 – spese rimborsate: 300 euro

SANZIONI

La tardiva o errata trasmissione telematica della Certificazione unica comporta l’irrogazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni modello (fino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta).

La sanzione in caso di ritardato invio entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo è pari a 33,33 euro (sanzione base ridotta ad 1/3) per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e per sostituto di imposta.