CU2024 Dipendenti-Assimilati ed Autonomi Occasionali – Scadenza Invio

Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2024, per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati (come gli amministratori), è fissata al 16/03/2024 . Con la medesima scadenza dovranno essere trasmesse anche le CU delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale ed altre categorie di reddito che confluiscono all’interno del modello 730 precompilato

Nella Certificazione Unica 2024 devono essere esposte le ritenute operate sui compensi pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e versate dal 16 febbraio 2023 al 16 gennaio 2024.

All’interno del Quadro dedicato alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo occorre indicare al Campo 1 (causale del rapporto) la Causale M –lavoro autonomo non esercitato abitualmente, per indicare i compensi percepiti tramite prestazione occasionale.

Questo campo deve essere valorizzato indipendentemente dal superamento della soglia di 5.000 euro lordi annui, al superamento della quale scatta l’obbligo dei versamenti contributivi alla Gestione Separata INPS. In questo ultimo caso al campo 34 devono essere indicati i contributi dovuti a carico del committente e l campo 35 quelli a carico del lavoratore.

Esempio compilazione 1)

Compenso pari a 1.000 euro lordi a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale. Tipologia reddituale: codice M,

4 – importo percepito = 1.000 euro.

8 – imponibile = 1000 euro.

9 – ritenuta a titolo di acconto: 200 euro (20% dell’imponibile).

 

Esempio compilazione 2)

Compenso pari a 1.000 euro lordi a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale + 300 spese documentate a carico del prestatore,

Tipologia reddituale: codice M,

4 – importo percepito = 1.000 euro.

8 – imponibile = 1000 euro.

9 – ritenuta a titolo di acconto: 200 euro (20% dell’imponibile).

20 – spese rimborsate: 300 euro

SANZIONI

La tardiva o errata trasmissione telematica della Certificazione unica comporta l’irrogazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni modello (fino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta).

La sanzione in caso di ritardato invio entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo è pari a 33,33 euro (sanzione base ridotta ad 1/3) per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e per sostituto di imposta.

 

NUOVE ALIQUOTE IRPEF 2024

Nuovo anno … nuove aliquote fiscali

Infatti con l’art. 11, co. 1, del Tuir, dal 1/01/2024, viene riscritto prevedendo il passaggio da quattro a tre scaglioni di reddito imponibile, con aliquote al 23%-35%-43%:

 

SCAGLIONE di REDDITO ALIQUOTA 2023 ALIQUOTA 2024
Fino a 15.000 euro 23% 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35% 35%
Oltre 50.000 43% 43%

 

E’ stato necessario però rivedere anche le detrazioni fiscali per lavoro dipendente (e assimilati) nella fascia di reddito fino ai € 15.000,00

Infatti per il 2024 si avrà:

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALCUNI REDDITI “ASSIMILATI”
Reddito complessivo DETRAZIONI 2023 DETRAZIONI 2024
 

fino a  € 15.000

 

1.880

 

 

1.955

 

 

Restano invece invariate le detrazioni per le fasce di reddito tra € 15.000,01 e € 50.000,00 rispetto al 2023.

Prima di festeggiare è però bene sapere che è stato dato tempo agli enti locali (Regioni e Comuni) fino al 15 aprile 2024 (in deroga al termine ordinario del 31/12 dell’anno precedente) per adeguare le addizionali regionali e comunali applicabili dal 2024 al nuovo sistema di aliquote.

Speriamo bene!

Bonus Carburante 2023

E’ stato di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 5 del 14 gennaio 2023 che ha confermato anche per quest’anno il c.d. “Bonus Carburante” e, quindi, la possibilità per le aziende private di erogare ai propri lavoratori dipendenti, nel corso dell’anno fiscale 2023, buoni carburante totalmente defiscalizzati entro un valore massimo di 200 Euro.

La disciplina del Bonus rimane invariata rispetto al 2022. Ti ricordiamo quindi che i buoni carburante erogati a questo titolo:

  1. non concorrono al raggiungimento della soglia fiscalmente agevolata dei fringe benefit e, anzi, vanno contabilizzati separatamente da quest’ultimi (vanno riportati nel cedolino e nel LUL);
  2. non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono quindi esenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo;
  3. sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
  4. possono essere riconosciuti anche ad personam, senza dover quindi essere per forza attribuiti a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi, e senza dover redigere particolari atti (es. regolamenti).

Circolare Buono Carburante 2023 – Studio Musolla

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarvi.

Fringe Benefit: Nuova esenzione fino a € 3.000,00 (+ € 200,00)  per il 2022

Disciplina generale

Con il Decreto Aiuti quater (D.L. 176 del 18 novembre 2022) sono state introdotte delle misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

La soglia dei fringe benefit (come ad esempio Buoni Spesa, Buoni Carburanti, ecc.) erogabili:

  • ai lavoratori dipendenti
  • agli Amministratori per le società di capitali

(Ps: non per amministratore unico ma solo CDA con erogazione dei compensi tramite cedolino paga)

passa per il 2022 da € 600,00 a € 3.000,00 per soggetto.

Lavoratori dipendenti

I fringe benefit (es. buoni benzina, buoni spesa…), che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, resteranno esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di € 3.000,00 ma solo per l’anno 2022, eventualmente elevabili a 3.200 euro se i 200,00 euro in più sono di buoni carburante (DL 21 marzo 2022, n. 21).

Tra i fringe benefit sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dall’energia elettrica e del gas naturale.

Amministratori

L’esenzione dei fringe benefit può essere riconosciuto anche per gli amministratori e potrebbe essere un’opportunità da non trascurare per quanto non siano i naturali destinatari per questo tipo di agevolazioni.

Occorre considerare che la deducibilità del relativo costo non può ignorare un consolidato principio giurisprudenziale in base al quale il compenso degli amministratori deve essere preventivamente deliberato dall’assemblea dei soci.

Nulla impedisce che si possa assumere una nuova delibera entro fine anno in modo da poter riconoscere il beneficio entro il 12 gennaio 2023 (e non oltre)

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarvi.

Decreto Trasparenza contro l’ecologia

Altro che Bitcoin, il miglior investimento sarà l’acquisto di azioni delle cartiere!

Il titolo di questo post deriva dalla domanda che mi ha rivolto oggi il dipendente di una azienda il quale chiedeva: “Ma perché il mio contratto di assunzione ha tutte queste pagine? Una volta c’era solo una facciata o poco più!”

Tutto nasce dal D. Lgs. 104/2022 emanato il 29 luglio e entrato in vigore con il 13 agosto, il così detto Decreto Trasparenza, dove si è data attuazione in fretta e furia (per non incorrere in una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea) alla Direttiva UE 2019/1152.

In estrema sintesi tale decreto prevede che i contratti di assunzione debbano riportare oltre ai consueti dati come: le parti del rapporto di lavoro – il contratto collettivo applicato – il trattamento economico – il luogo di lavoro – il periodo di prova – ecc., anche tutta una serie di informazioni legate: alla durata delle ferie e altri congedi retribuiti – ai termini del preavviso (sia per il licenziamento sia per le dimissioni e che variano a seconda del livello e dell’anzianità di servizio in essere al momento della risoluzione contrattuale), agli obblighi formativi (che possono essere molteplici) – alle indicazioni dell’Istituto Previdenziale – ecc..

Il problema sta nel fatto che questo decreto non permette di rimandare tali informazioni ai Contratti Collettivi o alle norme di legge (come si faceva in precedenza), costringendo pertanto a dover trascrivere una enorme quantità di dati.

Uno dei problemi che il legislatore non ha sicuramente tenuto in considerazione è legato al fatto che molte delle informazioni che bisogna riportare nei contratti, trovano disciplina non solo nella contrattualistica di livello nazionale ma anche in quella prevista dai contratti di secondo livello (accordi regionali, provinciali e aziendali)

Pertanto per dover rispettare il nuovo decreto, ed evitare le pesanti sanzioni, dovremo trascrivere tutte le parti normative richieste dal D.Lgs. 104/2022 (che amplia a dismisura quanto previsto dalla Direttiva Europea) e di conseguenza sarà necessario l’approvvigionamento di molte risme di carta (non ce ne voglia Greta e gli ambientalisti).

Speriamo che l’appello fatto dal presidente dei commercialisti Elbano De Nuccio e dal presidente dei consulenti del lavoro Marina Calderone al Minstro del Lavoro, Andrea Orlando, per una revisione immediata del decreto trovino ascolto.

Speriamo (come sempre).

Bonus 200 euro – D.L. AIUTI – Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, Art. 32 c. 1 e 18

Disciplina generale

Il decreto Aiuti, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, entrato in vigore il 18 maggio 2022 e presentato alle Camere per la sua conversione in legge, si pone come obiettivo il rafforzamento dell’azione di contrasto degli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti già esistenti e creandone di nuovi.

Per una vasta tipologia di soggetti la misura di contrasto prevista si concretizza in un bonus una tantum del valore di 200 euro.

 

Scarica la circolare

Scarica  fac-simile di dichiarazione dipendenti

Aggiornamenti COVID-19: dietro front per l’uso della mascherina – 5 maggio 2022

Dopo l’incontro di ieri tra Ministero del lavoro, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Inail e parti sociali si è stabilito che le norme di sicurezza stabilite dal Protocollo del 24 aprile 2020 e aggiornate il 6 aprile 2021 continueranno ad essere la strada per le misure di prevenzione sul lavoro fino al 30 giugno 2022.

Pertanto dal 1° maggio 2022 scompare l’obbligo al Green pass, MA resta l’obbligo di indossare le mascherine in azienda.

Nel settore privato resta infatti ancora operativo l’obbligo di utilizzare dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie in base a quanto disposto dal Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, siglato il 6 aprile 2021.

Sono prevalse pertanto regole di massima prudenza al fine di tenere sempre alto il livello di guardia anche quando, come in questi ultimi mesi, la curva dei contagi è in decrescita.

Aggiornamenti Covid 19 dal 1 Maggio 2022

Aggiornamenti COVID-19 dal 1° Maggio 2022

 

Vi riportiamo le novità in tema di mascherine e Green Pass in vigore dal 01/05/2022:

 

MASCHERINE:

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

 

per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

  2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

 

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

 

Per quanto riguarda il settore privato, resterà in capo alle singole aziende rinnovare o ridefinire protocolli e accordi.

A scuola resterà l’obbligo di mascherina?

. L’obbligo fino alla fine dell’anno scolastico era già previsto dall’ultimo decreto anti-Covid di Marzo. Nelle aule scolastiche basta la mascherina chirurgica.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

GREEN PASS:

Dal 01/05/2022 scatta l’accesso libero per accedere a tutti quei luoghi dove fino al 30 aprile il certificato verde era obbligatorio nella sua versione “base” o “rafforzata”: bar e ristoranti al chiuso, aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche e sale da gioco, cinema, teatri, concerti, negozi, etc.

Dove sarà ancora obbligatorio il Green Pass?

Sarà ancora obbligatorio per le visite in ospedale e RSA, dove sarà necessario esibire il super green pass (vaccinazione o guarigione) fino al 31 dicembre 2022. 

A scuola resterà l’obbligo di mascherina?

. L’obbligo fino alla fine dell’anno scolastico era già previsto dall’ultimo decreto anti-Covid di marzo. Nelle aule scolastiche basta la mascherina chirurgica.

Detassazione Bonus Carburante

Con il decreto legge n. 21/2022 (cd. “Decreto Energia”)  è stato introdotto (in attesa della definitiva legge di conversione) il cd. “Bonus Benzina” che consente alle aziende private di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni carburante totalmente defiscalizzati per un valore massimo di 200 Euro nel corso del 2022.

Tali bonus vanno ricondotti nell’ambito dei fringe benefits, ovvero di quei beni e servizi che le aziende possono cedere o erogare ai propri dipendenti in completa esenzione da tasse e contributi entro il limite di 258,23 Euro per anno fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 3 Tuir.

Essendo assimilabili a fringe benefits, tali valori:

  1. non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono quindi esenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo;
  2. sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
  3. devono essere nominativi e possono essere riconosciuti dall’azienda anche ad personam, senza dover essere per forza attribuiti a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi e senza dover prima redigere particolari atti (es. regolamenti);
  4. verranno riportati nel cedolino paga e nel LUL.

Alla luce di quanto sopra, nel corso del 2022 le aziende potranno erogare ai propri dipendenti dei crediti welfare sotto forma di buoni spesa per un ammontare complessivo di 458,23 Euro, di cui 200 Euro dovranno però essere tassativamente destinati all’acquisto di buoni carburante.

Aggiornamenti COVID-19

Vi riportiamo in sintesi le principali novità del Decreto n.70 del 24/03/2022:

MASCHERINE:

Le mascherine al chiuso andranno indossate fino al 30/04/2022.

 

OBBLIGO GREEN PASS:

Dal 01/04/2022 tutte le categorie di lavoratori (anche quelli con più di 50 anni) potranno entrare nei luoghi di lavoro con il GREEN PASS BASE (che si ottiene anche con il tampone negativo).

 

RISTORAZIONE AL CHIUSO:

Dal 01/04/2022 e fino al al 30/04/2022 è sufficiente il GREEN PASS BASE: in sostanza dopo il 31 Marzo non serve più il super green pass (detto anche “rafforzato”). Anche chi consuma all’interno del locale al bancone ha l’obbligo di GREEN PASS BASE.

Dal 1 Maggio, se non ci saranno cambi di rotta, decadranno le limitazioni anche per gli spazi interni.

 

Anche per le mense e catering continuativo servirà il GREEN PASS BASE.

 

RISTORAZIONE ALL’APERTO:

Dal 01/04/2022 per chi consuma all’esterno NON sarà più necessario nemmeno il GREEN PASS BASE. Da questa data decadono anche le restrizioni per il numero di posti per i tavoli all’esterno.

 

 

HOTEL E STRUTTURE RICETTIVE:

Per le persone ospiti in una struttura ricettiva non è richiesto il GREEN PASS per usufruire dei servizi di ristorazione al chiuso. Per il soggiorno infatti non serve il certificato verde dal 01/04/2022 in poi. I clienti che arrivano invece dall’esterno e non pernottano in albergo fino al 30 Aprile devono mostrare il GREEN PASS BASE per sedersi ai tavoli interni.

 

Vi riportiamo infine alcuni quesiti che potrebbero tornarvi utili:

Per entrare nei negozi, andare dal parrucchiere, in banca, alle poste o negli uffici pubblici occorre il green pass?
Dal 1° Aprile l’ingresso sarà libero, si dovrà indossare la mascherina.

Cosa deve fare chi ha avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid?
Non deve rispettare la quarantena ma ha l’obbligo di indossare (al chiuso o in presenza di assembramenti) la mascherina Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto.

Quali sono le regole per cinema, teatri, sale da concerto ed eventi sportivi al chiuso?
Fino al 30 Aprile serve il green pass rafforzato, dal primo maggio il certificato non è più richiesto e cade l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Dove è obbligatoria la mascherina Ffp2?
Fino al 30 Aprile per salire su autobus e metropolitane, aerei, treni e navi, pullman, pulmini scolastici, funivie, cabinovie e seggiovie, spettacoli in cinema, teatri, sale da concerto, locali e discoteche, eventi e competizioni sportive.

Quali sono le regole per feste e cerimonie pubbliche?
Dal 1° Aprile l’ingresso è libero.

Anche per sagre, fiere e centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto?
Sì, dal 1° Aprile il certificato non sarà richiesto.

Serve il certificato verde per entrare alle terme, nei parchi tematici e di divertimento?
Solo fino al 31 Marzo.

E i centri benessere, sale gioco e centri congressi?
Fino al 30 Aprile serve il green pass rafforzato.

Cosa cambia per feste al chiuso (anche feste conseguenti a cerimonie) e discoteche?
Fino al 30 Aprile è richiesto il green pass rafforzato e bisogna indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni per il numero di persone ammesse alle feste?
No, non c’è alcun limite.

Ci sono limitazioni per le discoteche?
No, dal 01 Aprile è prevista la capienza al 100 %.