Aggiornamenti COVID-19

Vi riportiamo in sintesi le principali novità del Decreto n.70 del 24/03/2022:

MASCHERINE:

Le mascherine al chiuso andranno indossate fino al 30/04/2022.

 

OBBLIGO GREEN PASS:

Dal 01/04/2022 tutte le categorie di lavoratori (anche quelli con più di 50 anni) potranno entrare nei luoghi di lavoro con il GREEN PASS BASE (che si ottiene anche con il tampone negativo).

 

RISTORAZIONE AL CHIUSO:

Dal 01/04/2022 e fino al al 30/04/2022 è sufficiente il GREEN PASS BASE: in sostanza dopo il 31 Marzo non serve più il super green pass (detto anche “rafforzato”). Anche chi consuma all’interno del locale al bancone ha l’obbligo di GREEN PASS BASE.

Dal 1 Maggio, se non ci saranno cambi di rotta, decadranno le limitazioni anche per gli spazi interni.

 

Anche per le mense e catering continuativo servirà il GREEN PASS BASE.

 

RISTORAZIONE ALL’APERTO:

Dal 01/04/2022 per chi consuma all’esterno NON sarà più necessario nemmeno il GREEN PASS BASE. Da questa data decadono anche le restrizioni per il numero di posti per i tavoli all’esterno.

 

 

HOTEL E STRUTTURE RICETTIVE:

Per le persone ospiti in una struttura ricettiva non è richiesto il GREEN PASS per usufruire dei servizi di ristorazione al chiuso. Per il soggiorno infatti non serve il certificato verde dal 01/04/2022 in poi. I clienti che arrivano invece dall’esterno e non pernottano in albergo fino al 30 Aprile devono mostrare il GREEN PASS BASE per sedersi ai tavoli interni.

 

Vi riportiamo infine alcuni quesiti che potrebbero tornarvi utili:

Per entrare nei negozi, andare dal parrucchiere, in banca, alle poste o negli uffici pubblici occorre il green pass?
Dal 1° Aprile l’ingresso sarà libero, si dovrà indossare la mascherina.

Cosa deve fare chi ha avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid?
Non deve rispettare la quarantena ma ha l’obbligo di indossare (al chiuso o in presenza di assembramenti) la mascherina Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto.

Quali sono le regole per cinema, teatri, sale da concerto ed eventi sportivi al chiuso?
Fino al 30 Aprile serve il green pass rafforzato, dal primo maggio il certificato non è più richiesto e cade l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Dove è obbligatoria la mascherina Ffp2?
Fino al 30 Aprile per salire su autobus e metropolitane, aerei, treni e navi, pullman, pulmini scolastici, funivie, cabinovie e seggiovie, spettacoli in cinema, teatri, sale da concerto, locali e discoteche, eventi e competizioni sportive.

Quali sono le regole per feste e cerimonie pubbliche?
Dal 1° Aprile l’ingresso è libero.

Anche per sagre, fiere e centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto?
Sì, dal 1° Aprile il certificato non sarà richiesto.

Serve il certificato verde per entrare alle terme, nei parchi tematici e di divertimento?
Solo fino al 31 Marzo.

E i centri benessere, sale gioco e centri congressi?
Fino al 30 Aprile serve il green pass rafforzato.

Cosa cambia per feste al chiuso (anche feste conseguenti a cerimonie) e discoteche?
Fino al 30 Aprile è richiesto il green pass rafforzato e bisogna indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni per il numero di persone ammesse alle feste?
No, non c’è alcun limite.

Ci sono limitazioni per le discoteche?
No, dal 01 Aprile è prevista la capienza al 100 %.

𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵: 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮’ 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲

Venerdì 26 febbraio dalle ore 14.45 si terrà il convegno patrocinato da ANCAL Friuli V.G. – Trentino A.A. e UGDCEC di Pordenone, con il seguente programma:
– Contagio e malattia da COVID-19: responsabilità datoriali e obblighi del lavoratore
– Vaccinazione anti COVID-19: quali conseguenze in caso di rifiuto del lavoratore?
– Il lavoro agile prevenzionale
– Il Welfare aziendale nell’emergenza COVID-19
Il dott. Francesco Musolla, organizzatore e correlatore dell’evento assieme all’avv. Chiara Polesel, ha individuato temi attuali e delicati: per arricchire il confronto, vi invitiamo ad anticipare eventuali quesiti via email a presscontact@nordestavvocati.it.
Ecco il link per iscriversi e artecipare: https://lnkd.in/eXaHPya#lavoro #sicurezzasullavoro #dirittodellavoro #COVID19

Scadenzario di Agosto

Martedì 20/08 (slittamento della scadenza 16/08 Decreto Legge 02/03/2012)
Modello F24 Telematico di pagamento unificato (versamento IRPEF/INPS/Addizionali IRPEF regionale e comunale/ENPALS/INAIL):

  • versamento ritenute relative alle retribuzioni erogate nel mese di luglio (comprese ritenute dei collaboratori coordinati e continuativi);
  • versamento Addizionali regionale e comunale IRPEF (rate calcolate in sede di conguaglio fiscale 2018 e dipendenti o collaboratori cessati nel 2019);
  • versamento contributi INPS ed ENPALS sulle retribuzioni di luglio
  • versamento contributi INPS Gestione separata relativi ai compensi erogati nel mese di luglio:
  • versamento all’INAIL della terza rata del premio risultante dall’autoliquidazione 2018/2019;
  • versamento saldo e/o primo acconto IRPEF, imposta sostitutiva 10%, Addizionali regionale/comunale IRPEF e acconto d’imposta 20% su redditi soggetti a tassazione separata derivanti da conguagli 730 operati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio 2019 (nel caso di rateizzazione dei debiti 730, versamento della prima rata);

INPGI e CASAGIT: denuncia “unica” e versamento contributi sulle retribuzioni relative al mese di luglio

Lunedì 26/08 (slittamento scadenza del 25/08)
ENPAIA: denuncia telematica mensile delle retribuzioni relative al mese di luglio e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati e dirigenti agricoli

Lunedì 02/09 (slittamento scadenza del 31/08)
LUL: ultimo giorno utile per l’elaborazione del LUL riferito al mese di luglio

INPS – UniEMens: presentazione per via telematica delle denunce retributive e contributive relative al mese di luglio per:

  • lavoratori dipendenti “privati”, compreso spettacolo e sportivi professionisti (sezione “PosContributiva”)
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata (sezione “ListaCollaboratori”)
  • lavoratori pubblici ex-INPDAP (sezione “ListaPosPa”).

FASI: versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-settembre

Ferie non godute 2017: check list

La fine dell’anno coincide con un importante adempimento da tener d’occhio. Infatti, i datori di lavoro – ovvero i consulenti qualora questi ultimi si avvalgono di una professionista – che non hanno concesso la fruizione delle prime due settimane di ferie maturate nel 2017, devono farlo entro il 31 dicembre 2017.

Quindi, per non incorrere in eventuali sanzioni pecuniarie, è bene che il datore di lavoro controlli la situazione di ciascun dipendente. Il D.Lgs. n. 66/2003, in particolare, distingue le ferie in tre periodi:

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo ininterrotto, purché non vengano violati i principi del Codice Civile. Nel senso che la richiesta deve essere, comunque, formulata in anticipo, in modo tale da rispettare l’esigenze dell’impresa.

Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

Se non viene rispettato il suddetto termine:

  • il datore di lavoro sarà sanzionato;
  • mentre il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà usufruire a fine rapporto lavoro.

Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti periodi, in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, è addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva.

Ricordiamo, inoltre, che per il periodo c.d. “minimo legale” (quattro settimane) vige il divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute. Eventualmente, le ferie che possono essere sostituite da un’indennità sono:

  • le ferie maturate fino al 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);
  • le ferie maturate dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento; le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale.

Laddove il datore di lavoro non conceda ai propri dipendenti le ferie spettanti, sarà sanzionato in base a quanto previsto dall’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003.

Il meccanismo sanzionatorio è articolato nel seguente modo:

  • sanzione base: da 100 a 600 euro;
  • violazione riferita a più di 5 lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due anni: da 400 a 1.500 euro;
  • violazione riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni: da 800 a 4.500 euro.