𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵: 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮’ 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲

Venerdì 26 febbraio dalle ore 14.45 si terrà il convegno patrocinato da ANCAL Friuli V.G. – Trentino A.A. e UGDCEC di Pordenone, con il seguente programma:
– Contagio e malattia da COVID-19: responsabilità datoriali e obblighi del lavoratore
– Vaccinazione anti COVID-19: quali conseguenze in caso di rifiuto del lavoratore?
– Il lavoro agile prevenzionale
– Il Welfare aziendale nell’emergenza COVID-19
Il dott. Francesco Musolla, organizzatore e correlatore dell’evento assieme all’avv. Chiara Polesel, ha individuato temi attuali e delicati: per arricchire il confronto, vi invitiamo ad anticipare eventuali quesiti via email a presscontact@nordestavvocati.it.
Ecco il link per iscriversi e artecipare: https://lnkd.in/eXaHPya#lavoro #sicurezzasullavoro #dirittodellavoro #COVID19

Esonero versamenti Inps per chi assume

INPS: COVID-19 – Esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che assumono
L’INPS, con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020 (https://www.inps.it/…/Circolare%20numero%20133%20del…), fornisce le indicazioni relativa all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro (articoli 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, detto esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.
L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, l’esonero contributivo di cui al citato articolo 6 viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.
In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi.
In caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, ultima parte, si applica il disposto di cui all’articolo 6, comma 3, in forza del quale l’esonero “è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Inps: Cumulo pensioni

INPS: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – proroga presentazione dichiarazione reddituale
L’INPS, con il messaggio n. 4600 del 4 dicembre 2020, comunica che il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale per il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo è differito al 10 dicembre 2020.
Con messaggio n. 4231 del 12 novembre 2020 era stato precisato che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2019, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno erano tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2020 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2019) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503. Con l’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, rubricato “Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap”, viene prevista una proroga del termine al 10 dicembre 2020.

Inps e Privacy

Garante privacy: RdC – ok all’incrocio dei dati per i controlli dell’Inps
Sono state approvate dal Garante per la protezione dei dati le misure che l’Inps adotterà per acquisire anche in modo massivo, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con diversi soggetti pubblici, le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla concessione del reddito di cittadinanza (Rdc).
Il parere favorevole dell’Autorità è stato reso sullo schema di provvedimento dell’Inps, che tiene conto di tutte le indicazioni fornite dall’Ufficio nel corso di interlocuzioni avute con l’Istituto per rendere lo schema pienamente conforme alla normativa nazionale ed europea.
I trattamenti di dati che l’Inps dovrà svolgere, infatti, pur essendo finalizzati all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati in quanto prevedono scambi di dati personali – su larga scala e con modalità telematiche – relativi alla salute, alla condizione sociale e alla situazione economica e finanziaria, nonché a condanne penali e reati, riferiti principalmente a soggetti vulnerabili, anche minori d’età.
I dati oggetto di scambio tra l’Inps e le diverse amministrazioni – Anagrafe tributaria, Pra, Regioni, Comuni – dovranno quindi essere limitati a quelli strettamente necessari ad effettuare le verifiche previste dalla legge (possesso di beni immobili, intestazione di autoveicoli, ricovero in strutture pubbliche di lunga degenza, condanne o misure cautelari personali).
Dovranno essere adottate, inoltre, adeguate misure di sicurezza volte ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati sia con riferimento ai flussi informativi (ad es., mediante tecniche in grado di assicurare la cifratura delle informazioni e la firma digitale) sia con riferimento ai trattamenti effettuati dalle amministrazioni che detengono i dati (che potranno trattare i dati dei beneficiari trasmessi dall’Inps solo per il tempo necessario ad effettuare le verifiche, rendendoli incomprensibili ai soggetti non autorizzati all’accesso e disponendo la loro immediata cancellazione una volta fornite le informazioni all’Istituto).
Il Garante, infine, nel prendere atto di quanto dichiarato dall’Inps – ossia che verranno rispettati gli stessi criteri anche per le verifiche sulla permanenza dei requisiti durante tutto il periodo di fruizione del beneficio – si riserva di verificare la conformità al Regolamento Ue di tali successivi controlli nell’ambito della valutazione di impatto più generale che verrà predisposta dall’Inps.
Le misure di garanzia approvate, consentendo l’incrocio dei dati ai fini delle opportune verifiche dell’Inps, confermano il presidio dell’Autorità teso a favorire l’erogazione del reddito di cittadinanza solo a coloro che ne hanno diritto e per i quali risulti dimostrato il reale stato di necessità.