Ferie non godute 2017: check list

La fine dell’anno coincide con un importante adempimento da tener d’occhio. Infatti, i datori di lavoro – ovvero i consulenti qualora questi ultimi si avvalgono di una professionista – che non hanno concesso la fruizione delle prime due settimane di ferie maturate nel 2017, devono farlo entro il 31 dicembre 2017.

Quindi, per non incorrere in eventuali sanzioni pecuniarie, è bene che il datore di lavoro controlli la situazione di ciascun dipendente. Il D.Lgs. n. 66/2003, in particolare, distingue le ferie in tre periodi:

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo ininterrotto, purché non vengano violati i principi del Codice Civile. Nel senso che la richiesta deve essere, comunque, formulata in anticipo, in modo tale da rispettare l’esigenze dell’impresa.

Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

Se non viene rispettato il suddetto termine:

  • il datore di lavoro sarà sanzionato;
  • mentre il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà usufruire a fine rapporto lavoro.

Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti periodi, in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, è addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva.

Ricordiamo, inoltre, che per il periodo c.d. “minimo legale” (quattro settimane) vige il divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute. Eventualmente, le ferie che possono essere sostituite da un’indennità sono:

  • le ferie maturate fino al 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);
  • le ferie maturate dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento; le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale.

Laddove il datore di lavoro non conceda ai propri dipendenti le ferie spettanti, sarà sanzionato in base a quanto previsto dall’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003.

Il meccanismo sanzionatorio è articolato nel seguente modo:

  • sanzione base: da 100 a 600 euro;
  • violazione riferita a più di 5 lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due anni: da 400 a 1.500 euro;
  • violazione riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni: da 800 a 4.500 euro.